Conto Energia
Energia Solare
Il Conto energia arriva in Italia attraverso la Direttiva comunitaria per le fonti
rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), che viene recepita con l'approvazione da parte
del Parlamento italiano del Decreto legislativo 387 del 2003. L'avvio del conto
energia passa per altre due tappe, in particolare l'approvazione del Decreto attuativo
n. 181 del 5 agosto 2005 (che fissa i tempi e i termini di attuazione) e la Delibera
188 del 14 settembre 2005 (che invece stabilisce i modi di erogazione degli incentivi).
Dal 19 settembre 2005 è possibile presentare la domanda al GRTN (Gestore del sistema
elettrico) per accedere al Conto energia. Nel frattempo GRTN è diventato GSE (Gestore
servizi elettrici) a seguito del passaggio a Terna Spa del ramo d'azienda dedicato
alla gestione della rete elettrica. La copertura finanziaria necessaria all'erogazione
di questi importi è garantita da un prelievo tariffario obbligatorio (cod. A3) a
sostegno delle fonti rinnovabili di energia, presente dal 1991 in tutte le bollette
dell'energia elettrica di tutti gli operatori elettrici italiani.
Il principio
Il principio che regge il meccanismo del Conto energia consiste nell'incentivazione
della produzione elettrica, e non dell'investimento necessario per ottenerla. Il
privato proprietario dell'impianto fotovoltaico percepisce somme in modo continuativo,
con cadenza tipicamente mensile, per i primi 20 anni di vita dell'impianto. Condizione
indispensabile all'ottenimento delle tariffe incentivanti è che l'impianto sia connesso
alla rete (grid connected). La dimensione nominale dell'impianto fotovoltaico deve
essere superiore a 1 kWp. Non sono incentivati dal Conto energia quegli impianti
fotovoltaici destinati ad utenze isolate e non raggiunte dalla rete elettrica.
Il decreto
Il Decreto del Nuovo Conto Energia 2007 è stato approvato dalla Conferenza Unificata
Stato-Regioni il 16 febbraio 2007 e firmato il 19 febbraio 2007 da parte del Ministro
dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Ambiente. Tale decreto, che sostituisce
i decreti precedenti, disciplina l’accesso alle tariffe incentivanti per un
periodo di 20 anni per chi produce energia attraverso impianti fotovoltaici, differenziandone
il valore, espresso in €/kWh, in base alle potenze nominali e al livello d’integrazione
architettonica dell’impianto, secondo la seguente tabella:
Tali tariffe resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2008 e saranno ridotte di
una percentuale pari a 2 ogni anno dopo il 2008, rimanendo sempre fisse per i venti
anni di durata dell’incentivazione.
Sono previsti premi, ossia maggiorazioni del 5%, per impianti non integrati con
potenza nominale superiore ai 3 kWp, se almeno il 70 % della produzione è autoconsumata
dall’utenza, per impianti di scuole e strutture sanitarie pubbliche, per impianti
i cui soggetti responsabili siano Enti locali di comuni con un numero di abitanti
inferiore a 5.000 e, infine, per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture
edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit.
Per quanto riguarda la cumulabilità degli incentivi, la tariffa incentivante e il
relativo premio non possono essere richiesti nel caso in cui siano stati concessi
incentivi pubblici in conto capitale oltre il 20% del costo dell’investimento
(ciò non vale per le scuole pubbliche e le strutture sanitarie pubbliche). Non è
possibile cumulare la tariffa incentivante con i certificati verdi e i titoli di
efficienza energetica e non possono usufruire dell’incentivo gli impianti
per i quali è stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio, come da finanziaria 2007.
Il provvedimento fissa un primo tetto di 1.200 MW agli impianti finanziabili. Una
volta raggiunta questa quota le tariffe verranno rimodellate in base all’andamento
dei costi e del mercato. Con il nuovo decreto 2007 la certificazione energetica
dell’edificio risulta obbligatoria solo per avere diritto al premio aggiuntivo
o bonus e non per accedere alle tariffe incentivanti (come prevedeva il decreto
precedente). È previsto un “premio”, fino ad un massimo del 30% del
valore della tariffa base, per impianti che effettuano lo scambio sul posto, alimentando
utenze di edifici sui quali siano stati effettuati interventi di risparmio energetico
adeguatamente certificati. Uno degli aspetti innovativi rispetto al precedente decreto
è la semplificazione dell’accesso alle tariffe incentivanti, in quanto non
sono più presenti graduatorie o limiti annuali. L’utente interessato all’installazione
di un impianto fotovoltaico deve presentare sia il progetto preliminare sia la richiesta
di connessione alla rete alla società elettrica, senza alcun tipo di bando o gara.
Obiettivo del decreto, a livello nazionale, è quello di installare 3000 MW di potenza
fotovoltaica entro il 2016, cioè quasi 100 volte l’attuale installato nel
nostro paese.
I passi per il conto energia
In sintesi, l’iter da seguire prevede i seguenti passi:
-
Il soggetto responsabile inoltra il progetto preliminare al gestore elettrico
competente per territorio e chiede la connessione alla rete.
-
Ad impianto ultimato, il soggetto responsabile comunica la conclusione dei lavori
sempre al gestore elettrico competente, che dovrà provvedere all’allaccio
entro tempi stabiliti da AEEG.
-
Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, il soggetto
responsabile – pena la decadenza dal diritto all’incentivo – è
tenuto a far pervenire al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) la richiesta di concessione
della pertinente tariffa (insieme alla documentazione finale di entrata in esercizio
dell’impianto, prevista dall’Allegato 4 al DM del 19 febbraio 2007).
-
Il GSE predispone, a servizio dei soggetti responsabili, una piattaforma informatica
per la richiesta dell’incentivo e per il rilascio del premio sul risparmio
energetico.
-
Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, completa di tutti gli allegati,
il GSE esamina la richiesta e rilascia l’incentivazione al soggetto responsabile.